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Testo Unico Bancario

TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo I
Operazioni e servizi bancari e finanziari (2)

Art. 120-bis

Recesso (3)

1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.



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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Capo così sostituito dall’art. 4, comma 2, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Articolo inserito dall’art. 4, comma 2, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.