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Testo Unico Bancario

TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo II
Credito ai consumatori (2)

Art. 123

Pubblicità (3)

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo:

a) il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;

b) l’importo totale del credito;

c) il TAEG;

d) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

e) la durata del contratto, se determinata;

f) se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate.

2. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.



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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Capo così sostituito dall’art. 1 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 1 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 1 decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218.