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Testo Unico Bancario

TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo II-bis
Servizi di pagamento (2)

Art. 126-octies

Denominazione valutaria dei pagamenti (3)

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.

2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione comunica al pagatore tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base (4).



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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Il Capo II-bis è stato inserito dall’art. 34, comma 1, lettera b), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(3) Articolo inserito dall’art. 34, comma 1, lettera b), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 18, decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.