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Testo Unico Bancario

TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo II-bis
Servizi di pagamento (2)

Art. 126-quater

Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti (3)

1. La Banca d’Italia disciplina:

a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d’Italia;

b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (4).

2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. (Abrogato) (5).



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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Il Capo II-bis è stato inserito dall’art. 34, comma 1, lettera b), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(3) Articolo inserito dall’art. 34, comma 1, lettera b), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 16, lett. b), decreto legislativo 15 dicembre, n. 218.
(5) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 16, lett. a), decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 218.