Testo Unico Bancario
TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)
Capo II-bis
Servizi di pagamento (2)
1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7.
Il potere previsto dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d’Italia.
2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell’articolo126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.