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Testo Unico Bancario

TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo II-bis
Servizi di pagamento (2)

Art. 126-sexies

Modifica unilaterale delle condizioni (3)

1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta (4).

2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall’utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica (5).

3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l’utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L’utilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia.

4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in modo da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia (6).

4-bis. Se il cliente è un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo (7).

5. (Abrogato) (8).



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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Il Capo II-bis è stato inserito dall’art. 34, comma 1, lettera b), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(3) Articolo inserito dall’art. 34, comma 1, lettera b), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 17, lett. a), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 17, lett. b), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(6) Comma così modificato dall’art. 1, comma 17, lett. c), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(7) Comma inserito dall’art. 1, comma 17, lett. d), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(8) Comma abrogato dall’art. 1, comma 17, lett. e), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.