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Testo Unico Bancario

TITOLO II
BANCHE

Capo II
Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

Art. 13

Albo

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell’elenco dei soggetti vigilati, la Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica (1).

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.



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(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.