Testo Unico Bancario


TITOLO VIII (1) (2)
SANZIONI

Capo III
Banche e gruppi bancari (3)

Art. 136
Obbligazioni degli esponenti bancari

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità con l’esclusione del voto dell’esponente interessato (4) e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l’approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste (5).

2. (Abrogato) (6).

2-bis. (Abrogato) (7).

3. L’inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro (8) (9).



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(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall’art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(2) L’art. 39, legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede al comma 1, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, quanto segue:
"Aumento delle sanzioni penali e amministrative 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale".
(3) Intestazione e rubrica così modificate dall’art. 64, comma 25, lett. b) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Le parole «con l’esclusione del voto dell’esponente interessato» sono state inserite dall’art. 1, comma 48, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Comma sostituito dall’art. 9.44, comma 1, lett. a), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 8, lett. a), decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303. L’ultimo periodo è stato inserito dall’art. 24-ter, comma 1, lett. a), decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
(6) Comma abrogato dall’art. 24-ter, comma 1, lett. b), decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
(7) Comma inserito dall’art. 8, comma 2, lett. a), legge 28 dicembre 2005, n. 262, successivamente modificato dall’art. 1, comma 8, lett. b), decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, e infine abrogato dall’art. 24-ter, comma 1, lett. b), decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
(8) Comma sostituito prima dall’art. 9.44, comma 1, lett. b), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente dall’art. 1, comma 48, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(9) Cfr. l’art. 39, comma 1, legge 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.