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Testo Unico Bancario

TITOLO VIII (1) (2)
SANZIONI

Capo VI
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative (3)

Art. 145-quater

Disposizioni di attuazione (4)

1. La Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.



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(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall’art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(2) L’art. 39, legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede al comma 1, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, quanto segue:
"Aumento delle sanzioni penali e amministrative 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale".
(3) Intestazione inserita dall’art. 64, comma 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Articolo inserito dall’art. 1, comma 54, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.