Testo Unico Bancario


TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 148
Abrogato (1)



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(1) Articolo abrogato con decorrenza 1° gennaio 1999 per il combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 11, comma 2, decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e del punto 2 del decreto del Ministro del tesoro 28 settembre 1998. La disposizione abrogata così recitava: "(Obbligazioni stanziabili). 1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d’Italia."