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Testo Unico Bancario

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 160

Abrogato (1)



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(1) Articolo abrogato dall’art. 211, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La disposizione abrogata recava la conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.