Testo Unico Bancario
TITOLO II
BANCHE
Capo III
Partecipazioni nelle banche (1)
1. È soggetta ad autorizzazione preventiva l’acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute (3).
2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa (4).
3. L’autorizzazione è necessaria anche per l’acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1 (5).
4. (Abrogato) (6).
5. L’autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell’articolo 25; l’idoneità, ai sensi dell’articolo 26, di coloro che, in esito all’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attività; l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l’acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio (7).
5-bis. La Banca d’Italia propone alla BCE di negare l’autorizzazione all’acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca (8).
5-ter. Quando l’acquisizione viene effettuata nell’ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d’Italia (9).
6. (Abrogato) (10)
7. (Abrogato) (11)
8. La Banca d’Italia dà notizia al Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3. (12).
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all’acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto (13).
9. La Banca d’Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l’altro: i soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell’applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell’applicazione dei medesimi commi; i criteri per l’individuazione dei casi di influenza notevole; le modalità e i termini del procedimento di valutazione dell’acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter (14).