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Testo Unico Bancario

TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE

Art. 2

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell’economia e delle finanze (1), che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture , dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d’Italia (2).

2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario (3).

3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il direttore generale del tesoro (4) svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l’esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d’Italia.



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(1) Cfr. art. 1, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma modificato dall’art. 1, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, e, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lett. a), decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.
(4) Cfr. art. 1 decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.