Testo Unico Bancario


TITOLO II
BANCHE

Capo III
Partecipazioni nelle banche (1)

Art. 21

Richiesta di informazioni (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La Banca d’Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

2. La Banca d’Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l’indicazione dei soggetti controllanti.

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d’Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.

5. La Banca d’Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.



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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera c), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 9.7, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.

GIURISPRUDENZA


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