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Testo Unico Bancario

TITOLO II
BANCHE

Capo IV
Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali (1)

Art. 25

Partecipanti al capitale (2)

1. I titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d’Italia, individua:

a) i requisiti di onorabilità;

b) i criteri di competenza, graduati in relazione all’influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;

c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all’articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, si applica l’articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia.



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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 11, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Articolo sostituito dall’art. 9.11, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 12, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72. L’art. 2, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, ha stabilito che, fino all’entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi del nuovo testo dell’articolo 25, continuino ad applicarsi l’articolo 25 nella formulazione anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, e la relativa disciplina attuativa. Si riporta di seguito il testo previgente dell’articolo 25:
"Articolo 25 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti) 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19.
2. Abrogato
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all’articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 3, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia."