Testo Unico Bancario


TITOLO II
BANCHE

Capo V
Banche cooperative

Sezione II
Banche di credito cooperativo

Art. 35
Operatività

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d’Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis (1), determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia.



----------------------
(1) Le parole «nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis» sono state inserite dall’art. 1, comma 3, decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.