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Testo Unico Bancario

TITOLO II
BANCHE

Capo VI
Norme relative a particolari operazioni di credito

Sezione II
Credito agrario e peschereccio

Art. 45

Abrogato (1)



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(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303. La norma abrogata disciplinava il Fondo interbancario di garanzia per le operazioni di credito agrario, soppresso dal comma 7 dell’art. 10 decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.