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Testo Unico Bancario

TITOLO II
BANCHE

Capo VII
Assegni circolari e decreto ingiuntivo

Art. 49

Assegni circolari

1. La Banca d’Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La Banca d’Italia determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d’Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1 (1).



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(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 16, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.