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Testo Unico Bancario

TITOLO III
VIGILANZA

Capo I
Vigilanza sulle banche

Art. 52

Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti (1) (2)

1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri (3).

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d’Italia ogni altro dato o documento richiesto (4).

2-bis. (Abrogato) (5).

3. I commi 1, primo periodo (6), e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 23.

4. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.

4-bis. La Banca d’Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni del MVU (7).



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(1) Articolo così sostituito dall’art. 211, comma 1, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(2) Rubrica sostituita prima dall’art. 11, comma 1, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, dall’art. 39, comma 2, lett. a), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
(3) Periodo inserito dall’art. 9.14, comma 1, lett. a), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(4) Comma modificato prima dall’art. 9.14, comma 1, lett. b), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, e, successivamente, dall’art. 39, comma 2, lett. b), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
(5) Comma inserito dall’art. 9.14, comma 1, lett. c), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, e, successivamente, abrogato dall’art. 39, comma 2, lett. c), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
(6) Le parole «primo periodo» sono state inserite dall’art. 9.14, comma 1, lett. d), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(7) Comma inserito dall’art. 1, comma 12, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.