Testo Unico Bancario


TITOLO III
VIGILANZA

Capo I
Vigilanza sulle banche

Art. 54

Vigilanza ispettiva
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari (1).

2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

4. A condizione di reciprocità, la Banca d’Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi (2) modalità per l’ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.

5. La Banca d’Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.



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(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 21, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(2) La parola «terzi» è stata sostituita alla precedente «extracomunitari» dall’art. 1, comma 8, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.

GIURISPRUDENZA


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