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Testo Unico Bancario

TITOLO III
VIGILANZA

Capo II
Vigilanza su base consolidata

Sezione II
Ambito ed esercizio della vigilanza

Art. 67

Vigilanza regolamentare

1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d’Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

a) l’adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) le partecipazioni detenibili;

d) il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

e) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma (1).

2. (Abrogato) (2)

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni;

le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d’Italia;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un’autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d’Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere (3).

2-ter. Abrogato (4).

3. Le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 65 (5).

3-bis. La Banca d’Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario (6).

3-ter. Si applicano l’articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l’articolo 53-ter (7).



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(1) Comma sostituito prima dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 1, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15 e, successivamente, dall’art. 1, comma 27, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 27, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 2, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 6, decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 2, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e sostituito prima dall’art. 1, comma 1, lett. c), decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 239, e, successivamente, dall’art. 22, comma 2, lett. b), n. 2, l. 15 dicembre 2011, n. 217 e, da ultimo, abrogato dall’art. 1, comma 27, lett. c), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 3, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 4, decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.
(7) Comma inserito dall’art. 1, comma 27, lett. d), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.