Testo Unico Bancario
TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)
Capo 01-I
Piani di risanamento (2)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie;
b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
c) alle società incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettere c) e h).
2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23.