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Testo Unico Bancario

TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE

Art. 7

Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze (1), Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (2).

2. I dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio (3) tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE (4).

3. I dipendenti della Banca d’Italia sono vincolati dal segreto d’ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d’Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio (5).

6. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e il MVU, nonché con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell’autorità che ha fornito le informazioni (6).

7. Nell’ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d’Italia può scambiare informazioni preordinate all’esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi (7); le informazioni che la Banca d’Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l’assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite (8).

8. La Banca d’Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all’estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all’estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7 (9).

9. La Banca d’Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi (10).

9-bis. (Abrogato) (11) 10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime (12).



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(1) Cfr. art. 1, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333.
(3) La parola «Direttorio» è stata sostituita alla precedente «Governatore» dall’art. 1, comma 3, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Le parole «Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.» sono state inserite dall’art. 1, comma 5, lett. a), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(5) Comma sostituito dall’art. 2, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. a), decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130 e dall’art. 1, comma 4, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(6) Comma sostituito dall’art. 2, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 4, lett. b), decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130,, dall’art. 1, comma 3, lett. b), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, e, da ultimo, dall’art. 1, comma 5, lett. b), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(7) La parola «terzi» è stata sostituita alla precedente «extracomunitari» dall’art. 1, comma 3, lett. c), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(8) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333.
(9) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333.
(10) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333.
(11) Comma inserito dall’art. 1, decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, e soppresso dall’art. 2, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333.
(12) Comma così sostituito prima dall’art. 2, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333, poi dall’art. 1, comma 1, lett. a), decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15 e, da ultimo, dall’art. 1, comma 4, lett. c), decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.