ilcaso.it

Testo Unico Bancario

TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione I
Amministrazione straordinaria

Art. 71

Organi della procedura

1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d’Italia nomina:

a) uno o più commissari straordinari;

b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente (2).

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l’iscrizione nel registro delle imprese (3).

3. (Abrogato) (4)

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d’Italia (5).

5. La Banca d’Italia, per ragioni d’urgenza e fino all’insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9 (6).

6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell’articolo 26. I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse (7).



----------------------
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 16, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma sostituito dall’art. 9.22, comma 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 16, lett. b), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 16, lett. c), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 16, lett. d), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(6) Comma così modificato dall’art. 1, comma 16, lett. e), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(7) Comma inserito dall’art. 15, comma 1, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 16, lett. f), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.