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Testo Unico Bancario

TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa

Art. 90

Liquidazione dell’attivo

1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo. In caso di alienazione di beni immobili e di altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, la Banca d’Italia, su richiesta dei commissari liquidatori, dispone la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo (2).

2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono cedere attività e passività, l’azienda, rami d’azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni per l’intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o l’intervento di questi è insufficiente, al fine di favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione può avere ad oggetto passività anche solo per una quota di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto della parità di trattamento dei creditori e del loro ordine di priorità. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo, tenuto conto dell’esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi dell’articolo 87. Si applicano le disposizioni dell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo (3).

3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell’attivo, previa autorizzazione della Banca d’Italia, continuare l’esercizio dell’impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell’esercizio dell’impresa disposta all’atto dell’insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell’articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo (4).

4. Anche ai fini dell’eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia.



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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 32, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma modificato prima dall’art. 18, comma 1, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, dall’art. 1, comma 32, lett. b), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Periodo inserito dall’art. 64, comma 16, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.