ilcaso.it

Testo Unico Bancario

TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa

Art. 93

Concordato di liquidazione

1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia (2).

2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie (3).

3. L’obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l’azione dei creditori per l’esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La proposta può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dalla Banca d’Italia, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 248 del codice della crisi e dell’insolvenza (4) (5).

4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d’Italia può stabilire altre forme di pubblicità.

5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.

6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d’Italia. Il decreto è pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo 247 del codice della crisi e dell’insolvenza (6).

7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell’attivo ai sensi dell’articolo 91.



----------------------
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. l), numero 1), decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: "In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell’articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia".
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 36, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(4) Periodo inserito dall’art. 1, comma 36, lett. b), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(5) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. l), numero 2), decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: "L’obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l’azione dei creditori per l’esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La proposta può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dalla Banca d’Italia, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 135 della legge fallimentare".
(6) Comma sostituito dall’art. 1, comma 36, lett. c), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, e, successivamente, così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. l), numero 3), decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 4, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Si riporta il testo del comma antecedente alla modifica: "Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d’Italia. Il decreto è pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo 131 della legge fallimentare".