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Testo Unico Bancario

TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione III-bis
Banche operanti in ambito comunitario (2)

Art. 95-quater

Collaborazione tra autorità (3)

1. Salvo che l’informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE, (4) la Banca d’Italia informa le autorità di vigilanza e, se diverse, le autorità di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell’adozione dei provvedimenti di risanamento e dell’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L’informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura ovvero subito dopo (5).

2. La Banca d’Italia, qualora ritenga necessaria l’applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all’autorità di vigilanza o, se diversa, all’autorità di risoluzione dello Stato d’origine ovvero alla Banca centrale europea (6).

2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE (7) (8).



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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) La sezione III-bis è stata inserita dall’art. 2, decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197.
(3) Articolo inserito dall’art. 2, decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197.
(4) Vedi decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(5) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 40, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(6) Comma così modificato dall’art. 1, comma 40, lett. b), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(7) Vedi decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015).
(8) Comma inserito dall’art. 1, comma 40, lett. c), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.