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Testo Unico Bancario

TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa

Art. 95

Succursali di banche extracomunitarie (2)

1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall’articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.



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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 6, decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197.