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Testo Unico Bancario

TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione IV
Sistemi di garanzia dei depositanti (2)

Art. 96-bis-2

Modalità del rimborso dei depositi (3)

1. Il rimborso è effettuato entro sette giorni lavorativi (4) dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 83, comma 1, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. A tal fine, la banca aderente trasmette tempestivamente al sistema di garanzia le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti su richiesta del sistema stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del deposito; se il conto è denominato in una valuta diversa, il tasso di cambio utilizzato è quello della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 83, comma 1.

2. Il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:

a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull’ammontare del rimborso;

b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un’organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;

c) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data di cui al comma 1; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data di cui al comma 1, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterrebbe per effettuare il rimborso medesimo;

d) l’importo da rimborsare come definito dall’articolo 96-bis.1, comma 4, eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data prevista dal comma 1;

e) il rimborso va effettuato ai sensi dell’articolo 96-quater.2, comma 2;

in tal caso, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.

3. In deroga al comma 1, se un depositante, o altra persona avente diritto o un interesse sulle somme depositate su un conto, è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il sistema di garanzia può sospendere i pagamenti relativi al depositante fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 96-bis.1, comma 2, lettera c).

4. Il diritto al rimborso si estingue decorsi cinque anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 83, comma 1. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia.

5. I sistemi di garanzia, quando effettuano i rimborsi ai sensi dell’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza di cui all’articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2).



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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Sezione inserita dall’art. 2, decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, così come corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 6, decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
(4) Cfr. l’art. 4, comma 4, decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, a norma del quale «Il termine di sette giorni lavorativi previsto dall’articolo 96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, il termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi è pari a: a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023».
Cfr., altresì, il comma 5 del medesimo articolo, secondo cui «Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi previsto dall’articolo 96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull’importo dovuto per il rimborso. L’importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto. Si applica l’articolo 96-bis.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».