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Testo Unico Bancario

TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo II
Gruppo bancario

Sezione I
Capogruppo

Art. 98

Amministrazione straordinaria

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.

2. L’amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall’articolo 70, può essere disposta quando:

a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’articolo 61, comma 4;

b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell’amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, della risoluzione (2) dell’amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonché quando sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l’equilibrio finanziario o gestionale del gruppo (3).

3. L’amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui è disposta non preveda un termine più breve o la Banca d’Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d’Italia, anche più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nell’articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga può riguardare anche le procedure di amministrazione straordinaria relative alle società appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4).

4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell’amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

5. I commissari straordinari possono richiedere l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.

6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall’articolo 74, i cui termini sono triplicati.

8. La Banca d’Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell’avvenuto deposito del bilancio previsto dall’articolo 75, comma 2.



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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Le parole «della risoluzione» sono state inserite dall’art. 1, comma 44, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Lettera già corretta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1994, n. 8 e poi così sostituita dall’art. 9.31, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 44, lett. b), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.