Assegno bancario e requisiti della firma di traenza
ABF di Milano, 29 Gennaio 2014. Est. Greco.
Assegno – Assegno bancario – Firma di traenza – Requisiti.
Il disposto dell’art. 11 legge assegni va interpretato nel senso che la sottoscrizione apposta sul titolo deve consentire la chiara, certa e univoca identificazione dell’obbligato cartolare. Per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulta la menzione della denominazione sociale. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato
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