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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10354 - pubb. 02/05/2014.

Nel contratto di risparmio edilizio il diritto di stipula è assimilabile ad una penale


ABF di Milano, 26 Marzo 2014, n. 1837. Est. Spennacchio.

Contratto di risparmio edilizio – Diritto di stipula.


Nel contratto di risparmio edilizio – articolato in una prima fase di accumulo della somma di risparmio e in una successiva fase di mutuo –  il “diritto di stipula”, inteso come costo fisso iniziale non rimborsabile in caso di recesso del risparmiatore, è assimilabile a una penale. Si applicheranno, pertanto, gli artt. 120bis e 125quater T.U.B., che nei contratti a tempo indeterminato accordano al consumatore il diritto di recedere senza dover corrispondere penali, con il conseguente obbligo dell’intermediario di restituire al cliente quanto precedentemente versato. (Livia Franco) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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