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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12532 - pubb. 04/05/2015.

La modifica dell’art. 120 TUB introdotta dalla legge n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) ha posto il divieto di anatocismo nei rapporti bancari


Tribunale di Milano, 03 Aprile 2015. Est. Ferrari.

Conto corrente – Interessi – Anatocismo – Art. 120 T.U.B. – Clausole anatocistiche applicate dall’1/1/2014 – Illegittimità – Ripetizione dell’indebito


La modifica dell’art. 120 TUB introdotta dalla legge n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) ha posto il divieto di anatocismo nei rapporti bancari, introducendo una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall’art. 1283 c.c. Ne deriva che dall’entrata in vigore di tale legge non è più consentita, nell’ambito dei rapporti bancari, alcuna prassi anatocistica, posto pure che il mancato intervento di normazione secondaria a opera del C.I.C.R. non potrebbe comunque essere ritenuto rilevante in proposito. Ne deriva, altresì, il diritto del cliente di ripetere le somme per tale titolo addebitategli in conto nel periodo successivo all’1 gennaio 2014. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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