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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12597 - pubb. 11/05/2015.

Anatocismo bancario vietato dall’1 gennaio 2014


Tribunale di Milano, 03 Aprile 2015. Est. Ferrari.

Anatocismo bancario – Art. 120 tub come modificato dalla l. 147 del 2013 – Sopravvenuto divieto – Sussiste

Associazioni di consumatori – Legittimazione attiva – Diritto alla correttezza nei rapporti contrattuali – Lesione in ragione di clausole nulle – Sussiste


L’art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, modificando il secondo comma dell’art. 120 TUB, ha inteso vietare l’anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall’art. 1283 c.c. La norma, in particolare, ha reso illegittima a decorrere dal 1/1/2014 qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e ha vietato l’addebito di interessi anatocistici passivi: e, infatti, una volta riconosciuto come l’articolo in esame vieti in toto l’anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sotto-ordinata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Deve essere riconosciuta legittimazione attiva dell’associazione di consumatori che si affermi titolare di un “diritto alla correttezza nei rapporti contrattuali”, laddove ne lamenti la lesione in ragione dell’applicazione ad opera della controparte di una clausola asseritamente nulla, anche in ragione di una, intervenuta, modifica legislativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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