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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12598 - pubb. 11/05/2015.

Anatocismo bancario vietato dall’1 gennaio 2014


Tribunale di Milano, 25 Marzo 2015. Est. Silvia Brat.

Anatocismo bancario – Art. 120 tub come modificato dalla l. 147 del 2013 – Sopravvenuto divieto – Sussiste


L’art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, modificando il secondo comma dell’art. 120 TUB, ha introdotto una rigorosa esclusione dell’anatocismo nei rapporti bancari: ciò discende già dalla mera interpretazione letterale, in forza della quale è difficile assegnare all’espressione “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori” significato diverso dall’esclusione dell’anatocismo; ciò anche alla luce della correlazione con il successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati, ossia annotati in conto, esclusivamente sulla sorte capitale. In tal senso depone anche il raffronto con la precedente versione del comma 2 dell’art.120, che rimetteva al CICR di stabilire criteri e modalità “per la produzione di interessi sugli interessi scaduti”, espressione che all’art.1283 c.c. definisce l’anatocismo, e che oggi non è più riproposta nella norma in esame, che si limita a parlare di “produzione di interessi”. Tale interpretazione è peraltro coerente con la relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, nella quale era espressamente chiarito che la proposta di legge intendeva sancire l’illegittimità della prassi bancaria dell’anatocismo. Non solo, ma la voluntas legis è ulteriormente riscontrabile nella mancata conversione in legge dell’art. 31 D.L. n. 91/14, il quale aveva reintrodotto la legittimità dell’anatocismo bancario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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