ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13009 - pubb. 08/07/2015.

Azione collettiva in tema di divieto di anatocismo, efficacia della delibera Cicr, compatibilità con il diritto comunitario e azioni inibitorie collettive


Tribunale di Milano, 01 Giugno 2015. Est. Stefani.

Associazioni consumatori – Legittimazione ad agire – Inibitoria – Interessi collettivi – Correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali (cod. cons. artt.  2, 137, 130, 140; t.u.b. art. 120)

Divieto di anatocismo – Capitalizzazione – Conteggio (art. 120 t.u.b)

Divieto di anatocismo – Efficacia – Deliberazione Cicr (art. 120 t.u.b)

Divieto di anatocismo – Compatibilità diritto comunitario – Diritto di stabilimento – Libera prestazione dei servizi (art. 120 t.u.b., art. 267 TFUE)

Azioni inibitorie collettive – Esigenze cautelari – Misure idonee a ridurre o eliminare gli effetti dannosi dell’illecito (art. 140 cod. cons.)


Le associazioni di consumatori iscritte all’elenco di cui all’art. 137 cod. cons. sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi per chiedere l’inibitoria di comportamenti che siano contrari agli interessi collettivi, quali l’applicazione di clausole contrattuali contrarie a disposizioni di legge e quindi in contrasto con gli interessi collettivi alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

Il termine capitalizzazione, utilizzato all’art. 120, secondo comma, lett. b) t.u.b. non può avere altro significato che quello di calcolo, conteggio o maturazione degli interessi. L’art. 120 t.u.b., lett. b) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014 un divieto di anatocismo nei rapporti bancari. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

L’efficacia del divieto di anatocismo sancito all’art. 120 t.u.b. non è subordinata all’approvazione della deliberazione del CICR in assenza della quale gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile al fine di garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

Il divieto di anatocismo sancito all’art. 120 t.u.b. non è contrario ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi in quanto, oltre a non essere oggetto di regolamentazione comunitaria, risponde ad un interesse generale e, eliminando una condizione gravosa per la clientela, può giovare alla penetrazione nel mercato da parte di tutte le banche di qualunque Stato membro. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

Le esigenze cautelari sottese alla violazione del divieto di anatocismo consentono al tribunale di disporre misure informative dirette a dare pubblicità al provvedimento quali la sua pubblicazione sulla home page del sito della banca, su tre quotidiani nazionali e la comunicazione del dispositivo a ciascun correntista con il primo estratto conto. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paolo Fiorio


Il testo integrale