Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13284 - pubb. 03/09/2015

Divieto di anatocismo dal 1° gennaio 2014: conferma anche dalla sezione feriale del Tribunale di Milano in sede di reclamo

Tribunale Milano, 08 Agosto 2015. Est. Borrelli.


Associazioni consumatori – Legittimazione ad agire – Inibitoria – Interessi collettivi – Correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali

Divieto di anatocismo – Capitalizzazione – Conteggio

Divieto di anatocismo – Compatibilità diritto comunitario – Diritto di stabilimento – Libera prestazione dei servizi

Azioni inibitorie collettive – Giusti motivi d’urgenza – Effettività della tutela



Le associazioni di consumatori iscritte all’elenco di cui all’art. 137 cod. cons. sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi per chiedere l’inibitoria di comportamenti che siano contrari agli interessi collettivi, quali l’applicazione di clausole contrattuali contrarie a disposizioni di legge e quindi in contrato con gli interessi collettivi alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

La modifica dell’art. 120, II comma Tub di cui all’art. 1, comma 629 L. n. 147/13, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall’interpretazione letterale dell’espressione “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”, in collegamento col successivo periodo che impone di calcolare gli interessi esclusivamente sulla sorte capitale. L’efficacia del divieto di anatocismo sancito all’art. 120 t.u.b. non è subordinata all’approvazione della deliberazione del CICR. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

Il divieto di anatocismo sancito all’art. 120 t.u.b. non è contrario ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi in quanto la materia non è armonizzata a livello comunitario e può essere autonomamente regolata dagli Stati Membri. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

I giusti motivi d’urgenza cui fa riferimento l’art. 140, ottavo comma, cod. cons., devono essere individuati, alla luce del principio di effettività della tutela inibitoria collettiva, nell’esigenza di prevenire il diffondersi di danni presso un numero indeterminato di consumatori i quali, in mancanza di tutela collettiva, potrebbero rinunciare a chiederne il ristoro, ritenendo antieconomici i costi dell’azione individuale. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paolo Fiorio


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