Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16020 - pubb. 26/10/2016

Mutuo e legittimità del piano di ammortamento alla francese

Tribunale Padova, 05 Ottobre 2016. Est. Bertola.


Mutuo – Piano di ammortamento alla francese – Legittimità – Interessi moratori – Valutazione dell'usurarietà di questi in concreto e solo a seguito di inadempimento – Carenza di interesse ad agire per la ripetizione della parte non inadempiente – Interessi moratori – Natura di liquidazione anticipata del risarcimento per l’inadempimento – Irrilevanza doglianza ex art. 644 c.p – Valutazione usura solo se applicati al rapporto



1. Nel mutuo il piano di ammortamento alla francese non cela un illegittima pattuizione anatocistica poiché nella determinazione della rata periodica nell’ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale e senza anatocismo La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l’equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito, in pratica con la formula è determinato l’unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l’applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo. L’onerosità di un piano di rimborso è giuridicamente irrilevante, non avendo conseguenze in punto di nullità, ma afferendo alla convenienza economica di una certa proposta commerciale rispetto ad altra. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)

2. Una clausola che prevedesse la pattuizione di interessi usurari sarebbe colpita da nullità, come testualmente previsto dall’art. 1815 c.c. e, quindi, in tal caso, non sono dovuti gli interessi di mora mentre sarebbero dovuti quelli corrispettivi. La parte che non abbia mai pagato interessi moratori è, tuttavia, sprovvista di interesse ad agire in punto di ripetizione di interessi moratori usurari. In ogni caso per verificare l’usurarietà di un tasso di mora non è possibile ipotizzarlo solo virtualmente ed ab origine poiché la mora si applica e viene pattuita in vista dell’inadempimento e per la durata per cui permane la mora prima della regolarizzazione ad opera del cliente piuttosto che alla definitiva risoluzione del rapporto. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)

3. Solo a fronte di una mora conclamata e prolungata, la perdurante applicazione della mora come prevista dal contratto, che ha recepito l’art. 3 della delibera CICR del 2000, può portare ad una applicazione di interessi usurari; ma per verificare ciò  non è, però, possibile farlo in astratto e sul contratto al tempo 0, ma bisogna verificare come si sia sviluppata la condotta della banca che, invece di applicare correttamente la mora sulla sola sorte capitale scaduta, la abbia al contrario applicato su tutta la rata rimasta impagata comprensiva anche della quota interessi corrispettivi così sommando, di fatto, per due volte il tasso corrispettivo e lo spread di mora. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)

4. In punto di  interessi moratori irrilevante è la doglianza  per cui l’art. 644 c.p. prevede che il reato sia consumato alla pattuizione (cd. reato contratto) e non alla dazione perché mentre gli interessi corrispettivi attengono alla fase fisiologica del rapporto e possono essere verificati anche nel tempo 0 essendo dovuti fin dal primo giorno successivo alla erogazione della somma mutuata, quelli di mora che in realtà rappresentano una forma di liquidazione anticipata del risarcimento collegato all’inadempimento, solo allorquando venissero applicati al rapporto potranno essere indagati per verificare se siano stati applicati in modo usurario. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Patrizia Perrino


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