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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16661 - pubb. 07/02/2017.

Vessatorietà della clausola floor


Tribunale di Monza, 24 Novembre 2016. Est. Crivelli.

Clausola floor – Credito al consumo – Interessi – Vessatorietà – Adeguatezza dell’operazione – TAEG – Trasparenza dell’operatore qualificato


La natura vessatoria delle clausole floor, esclusa ai sensi dell’art. 1341 c.c., è da valutarsi, a mente degli artt. 33 e 34 D.Lgs 206/2005 (codice del consumo), esclusivamente con riferimento alla chiarezza e comprensibilità della formulazione della stessa e non già in relazione all’adeguatezza del corrispettivo pattuito. La stessa clausola non può essere nemmeno censurata in applicazione dell’art. 21 TUF quando sia convenuta in modo chiaro e nell’ambito della regolamentazione pattizia.

Il contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto di prima casa, stipulato anteriormente alla data del 10 gennaio 2003, non rientra tra i contratti di credito al consumo ai sensi degli artt. 40-43 D.Lgs 206/2005 (codice del consumo) e 121 e ss. TUB. Di conseguenza la mancata indicazione del TAEG nei suddetti contratti è censurabile solo ai sensi dell’art. 9 delibera CICR 4 marzo 2003 e del successivo D.Lgs 72/2016, con riferimento ai contratti stipulati posteriormente a tale data. (Marco Secchi) (riproduzione riservata)

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