Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1694 - pubb. 05/05/2009

Responsabilità della Consob per omessa vigilanza e nesso di causalità

Tribunale Roma, 28 Aprile 2008. Est. Durante.


Mercati mobiliari - Vigilanza - Distrazione delle somme consegnate dai risparmiatori ad una SIM - Omessa vigilanza - Responsabilità della Consob - Sussistenza - Nesso di causalità.



La Consob è tenuta al risarcimento dei danni subiti dagli investitori e che si sarebbero potuti evitare se la commissione, in presenza di indizi particolarmente gravi, avesse correttamente vigilato sulla gestione di una SIM che ha distratto i soldi dei risparmiatori. Quanto al nesso di causalità, è possibile affermare che la violazione delle regole tecniche di cautela contenute nella legge 7 giugno 1974, n. 216 e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, finalizzate a tutelare l’interesse generale dei risparmiatori alla correttezza, trasparenza e stabilità del mercato mobiliare, consente di presumere, alla stregua dell’id quod plerumque accidit, che l’assolvimento delle prescritte doverose funzioni di vigilanza avrebbe, con ogni probabilità, evitato il danno.


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