Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17120 - pubb. 27/04/2017

Il credito fondiario mantiene la propria natura anche se non sia originariamente fondato su titolo esecutivo

Tribunale Verona, 26 Marzo 2017. Est. Aliprandi.


Procedura esecutiva immobiliare – Titolo esecutivo giudiziale – Credito derivante da apertura di credito in conto corrente assistito da privilegio ipotecario fondiario – Riconoscimento

Procedura esecutiva immobiliare – Fallimento – Riparto somme – Compenso Curatore – Esclusione



L’esecuzione intrapresa in virtù di un titolo giudiziale formato in relazione ad un credito scaturente da un contratto di finanziamento a forma libera di per sé non costituente titolo esecutivo è comunque soggetto alla normativa speciale in applicazione degli articoli 38 e 41 comma 2 Tub. Pertanto, il creditore gode del trattamento agevolato previsto nella parte in cui si riferisce all’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari senza operare alcuna distinzione. (Silvia Scartezzini) (riproduzione riservata)

In applicazione della normativa speciale non è possibile attribuire al fallimento somme ulteriori rispetto a quelle eccedenti la quota spettante al creditore procedente; ne consegue che in sede esecutiva non può essere assegnata alla curatela una parte del compenso di spettanza del curatore in quanto a detti incombenti si provvederà nel riparto in sede concorsuale. (Silvia Scartezzini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Silvia Scartezzini


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