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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17131 - pubb. 28/04/2017.

Fideiussione, limite del rischio e violazione del dovere di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto


Tribunale di Milano, 14 Marzo 2017. Est. Viola Nobili.

Contratti di garanzia - Fideiussione - Limite del rischio del fideiussore - violazione del dovere di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto - Eccezione opponibili - Applicabilità


Nelle garanzie autonome non è esclusa l'operatività del principio della buona fede, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata, in virtù del quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento, qualora esistano prove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta del beneficiario.

Tale rifiuto non rappresenta una mera facoltà, ma un dovere del garante, il quale è legato al debitore principale da un rapporto di mandato, che è tenuto ad adempiere con diligenza e secondo buona fede, con la conseguenza che l'accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti della sua pretestuosità preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del debitore principale.

Il garante autonomo -diligentemente adempiendo al mandato che lo legava al debitore principale- avrebbe dovuto fare quanto in suo potere per evitare il pagamento degli ingiusti accessori (quali interessi di mora, aggi, altre spese) e quindi impugnare tempestivamente la cartella esattoriale per mancato rispetto delle forme dell’escussione.

Il mancato rispetto della forma dell’escussione -il cui chiaro testo della polizza è prova liquida della non doverosità e quindi dell’abusività- preclude il regresso per tutte quelle somme esondanti il debito capitale e che sono state oggetto di escussione palesemente illegittima, non dovuta e per questo abusiva. (Gianluca De Lucia) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Gianluca De Lucia


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