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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17856 - pubb. 05/09/2017.

Anatocismo, procedimento sommario e onere della prova


Appello di Milano, 20 Luglio 2017. Est. Angela Scalise.

 


E’ ammissibile nel primo grado il ricorso al procedimento sommario ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. in quanto lo stesso non comporta il raggiungimento di una decisione sommaria, sussistendo sempre e comunque una cognizione piena delle domande ed eccezioni. Esso comporta meramente il ricorso ad un’attività istruttoria semplificata, a seguito di scelta discrezione del giudice adito, a nulla rilevando la complessità delle questioni giuridiche presenti nella controversia né la difficoltà della materia, rilevando solamente la complessità o meno dell’attività istruttoria. (Marco Campanella) (riproduzione riservata)

E’ ammissibile in corso di causa la modificazione della domanda di accertamento del saldo in quella di condanna a seguito dell’avvenuta chiusura del conto corrente trovando applicazione in merito quanto affermato dalle sentenza n. 12310 del 15.06.2015 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, in base a cui “la modificazione della domanda … può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”. (Marco Campanella) (riproduzione riservata)

Quanto all’onere probatorio in ordine alla qualificazione delle varie rimesse, compete alla Banca, quale soggetto che eccepisce la prescrizione, specificare quali siano le rimesse aventi natura solutoria, vale a dire i singoli pagamenti in relazione ai quali sarebbe decorso il termine di prescrizione ed in relazione ai quali essa intenda avvalersi della facoltà di eccepire la prescrizione. Ciò in applicazione sia delle regole di cui all’art. 2697 c.c. sia della natura dispositiva dell’eccezione di prescrizione che, in quanto eccezione in senso stretto, impone a colui che le solleva di allegare e provare i fatti fondanti l’eccezione stessa.  La prescrizione deve essere pertanto eccepita dalla Banca in modo preciso, con l’indicazione dei versamenti che avrebbero avuto una funzione solutoria. (Marco Campanella) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marco Campanella


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