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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18113 - pubb. 03/10/2017.

Ripetizione di interessi anatocistici e prescrizione


Appello di Milano, 19 Settembre 2017. Est. Nuzzaci.

Anatocismo - Ripetizione di interessi anatocistici - Prescrizione


L’eccezione di prescrizione deve essere specifica e non genericamente indicata con riferimento a tutte i versamenti compiuti anti decennio; è quindi onere della Banca provare -a fondamento dell’eccezione proposta, come imposto dalla norma generale di cui all’ art.2697 c.c.- quali singoli pagamenti riteneva prescritti per non avere natura ripristinatoria ma solutoria, in quanto solo nei confronti di questi ultimi sarebbe decorso il termine di prescrizione.   
In difetto di tali allegazioni, pertanto, si deve ritenere l’eccezione di prescrizione assolutamente infondata, non avendo la Banca dimostrato -con la produzione della relativa documentazione- quali versamenti erano di natura solutoria, essendosi invece limitata ad eccepire genericamente l’intervenuta prescrizione di tutte le operazioni/rimesse in conto anteriori al decennio dalla citazione, da essa ritenute sic et simpliciter solutorie sol per non avere –a suo dire- la correntista provato che il conto era affidato.   
Non incombe comunque sul correntista l’onere di provare la natura ripristinatoria di una rimessa, ma incombe sulla Banca l’onere di provarne la natura solutoria (provando che la stessa era in assenza di (o extra) affidamento) nel momento in cui ha ritenuto di eccepirne la prescrizione. (Marco Campanella) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marco Campanella


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