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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19024 - pubb. 13/02/2018.

Responsabilità imputabile alla banca negoziatrice dell’assegno


Tribunale di Milano, 18 Gennaio 2017. Est. Ambra Carla Tombesi.

Assegni – Illecita negoziazione del titolo – Concorso di colpa del creditore ex art.1227 c.c. – Responsabilità della banca negoziatrice – Insussistenza


Nessuna responsabilità è imputabile alla banca negoziatrice dell’assegno nell’ipotesi in cui il comportamento illecito dell’agente, che ha agito per anni come rappresentante della compagnia assicuratrice senza averne i relativi poteri, non è mai stato oggetto di contestazione da parte della compagnia stessa, posto che detta condotta integra senza dubbio un comportamento colposo del creditore che ha concorso ex art. 1227 c.c. in modo determinante a provocare il danno lamentato nel presente giudizio. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Nicola Scopsi


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