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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1922 - pubb. 11/12/2009.

Centrale rischi, segnalazione a sofferenza, buona fede e tutela dell’interesse del cliente


Tribunale di Milano, 23 Settembre 2009. Est. Silvia Brat.

Centrale rischi – Segnalazione di sconfinamento – Segnalazione a sofferenza – Valutazione della situazione finanziaria globale del cliente – Necessità – Doveri di correttezza e buona fede – Tutela dell’interesse del cliente – Necessità.


Diversamente dalla segnalazione di sconfinamento, la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia non può conseguire ad un semplice ritardo di pagamento, ma richiede una valutazione ponderata della situazione del cliente con riguardo non solo alla posizione di credito del singolo intermediario creditizio, ma a quella globale e finanziaria del cliente e ciò nel rispetto degli obblighi pubblicistici di trasmissione delle informazioni sul merito creditizio e dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale che si concretizzano anche in doveri di protezione e salvaguardia dell’interesse del cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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