Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20258 - pubb. 24/07/2018

Conto corrente affidato e ripetizione di interessi anatocistici

Appello Milano, 04 Luglio 2018. Est. Martini.


Sentenza Corte d’Appello di Milano - Ripetizione di interessi anatocistici



In punto prescrizione, in caso di conto corrente pacificamente affidato, le rimesse dovranno considerarsi tutte di natura ripristinatoria, ove non sia dimostrato il limite dell’affidamento stesso.

Vi è quindi una presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse in c/c, che può essere vinta solo con la prova del contrario da parte di chi abbia interesse ad una diversa decorrenza del termine prescrizionale, cioè la Banca.

Alla luce del principio sopra indicato, è, dunque, onere della Banca provare - a fondamento dell’eccezione proposta, come imposto dalla norma generale di cui all’ art.2697 c.c. - quali singoli pagamenti riteneva prescritti per non avere natura ripristinatoria ma solutoria, in quanto solo nei confronti di questi ultimi sarebbe decorso il termine di prescrizione.
 
Non incombe comunque sul correntista l’onere di provare la natura ripristinatoria di una rimessa, ma incombe sulla Banca l’onere di provarne la natura solutoria (provando che la stessa era in assenza di (o extra) affidamento) nel momento in cui ha ritenuto di eccepirne la prescrizione. (Marco Campanella) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Campanella


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