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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20452 - pubb. 12/09/2018.

Se la banca non prova la facoltatività della polizza sul mutuo, il TAEG convenuto è nullo


ABF di Torino, 27 Febbraio 2018. Est. Marina Santarelli.

Contratti bancari – Mutuo – Polizza assicurativa del finanziamento – Natura obbligatoria – Mezzi di prova – Nullità del TAEG contrattuale – Affermazione – Obbligo di rimborso dei maggiori interessi incassati – Sussiste – Obbligo di rimborso di commissioni e premi di polizza – Esclusione


Nel caso in cui il mutuatario contesti la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo, premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere all’onere della priva attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare oil valore probatorio di tali presunzioni la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

Qualora, a fronte della prova dell’obbligatorietà della polizza offerta dal ricorrente, non risultino integrate le condizioni di segno contrario sopra descritte, si deve ritenere nulla la disposizione afferente il TAEG con conseguente sostituzione automatica del tasso contrattuale con il tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

L’intermediario è tenuto a rimborsare un importo pari alla differenza tra il totale degli interessi già corrisposti e quelli che si assumono maturati sulla base del nuovo piano di ammortamento effettuato sulla base del tasso sostitutivo.

Alla nullità della clausola relativa alla determinazione del TAEG non consegue la nullità dell’intero contratto, ovvero la nullità delle pattuizioni che prevedono voci commissioni e/o il premio per le coperture azionate. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Fabio Bianco


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