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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20490 - pubb. 18/09/2018.

La nullità dell’intesa anticoncorrenziale ai sensi della L. 287/1990 non travolge il contratto di fideiussione omnibus conforme al modello ABI


Tribunale di Treviso, 30 Luglio 2018. Est. Cambi.

Concorrenza – Normativa antitrust – Art. 2 legge 287 del 1990: divieto di intese restrittive della concorrenza – Schema del contratto di fideiussione “a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall’ABI – Applicazione uniforme delle clausole di “reviviscenza”, “sopravvivenza” e deroga all’art. 1957 c.c. contenute nello schema – Liceità dei contratti di fideiussione omnibus che contengono tali clausole – Rigetto eccezione di nullità derivata – Rigetto eccezione di nullità per illiceità della causa – Esclusione nullità ex art. 1418, co. 1, c.c.


La nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall’ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, ritenne contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all’art. 2, comma 2, lett. a, della L. 287/1990, non può essere predicata né in termini di nullità derivata, né per illiceità della causa, né ex art. 1418 co. 1 c.c.

Quanto alla prima prospettazione, l’affermazione per cui l’invalidità di un rapporto giuridico possa propagarsi, con effetti invalidanti, ad un altro rapporto presuppone il previo riscontro, tra i due, di un vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile, legami questi che non sembrano invece riscontrarsi con riguardo alla normale dinamica della contrattazione individuale in cui, al contrario, le intese mostrano di non costituire un tutt’uno con i contratti a valle, di non essere a questi collegati né per legge né per volontà delle parti e di non rappresentarne in alcun modo un presupposto di esistenza, validità od efficacia.

Con riguardo, invece, all’illiceità endogena del contratto “a valle” per illiceità della causa è dirimente il rilievo che, anche ad ammettere che l’imprenditore persegua, con la contrattazione individuale, il fine ultimo, anticoncorrenziale, di alterare a suo favore il mercato o di ottenere un extraprofitto, l’altro contraente stipula il contratto per soddisfare un proprio interesse che si ricollega ed esaurisce nel fine tipico dell’operazione posta in essere.

Né, infine, pare possibile ipotizzare la nullità del contratto a valle ai sensi dell’art. 1418, co. 1, c.c., dal momento che l’art. 2 della legge 287/1990 vieta le intese ma nulla dispone circa le sorti dei rapporti commerciali con altri contraenti. (Antonella Lillo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonella Lillo


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