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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20689 - pubb. 27/10/2018.

Verifica sul tasso di mora esclusivamente ricondotta alla pattuizione contrattuale


Appello di Torino, 27 Luglio 2018. Est. Macagno.

Usura – Verifica del tasso – Mora – Verifica del tasso di mora – Modalità – Quesito al CTU


La verifica sul tasso di mora deve essere effettuata con riferimento alla data della pattuizione e dovrà avere ad oggetto non il rapporto fra interessi di mora e ammontare della rata scaduta (o del capitale insoluto alla scadenza), ma il tasso effettivo annuo del credito erogato (tasso di rendimento finanziario dell’operazione creditizia), da verificarsi ex ante, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell’inadempimento ad una o più scadenze, con l’applicazione del maggior interesse di mora e il mutamento che conseguentemente si produce nel piano di rimborso/ammortamento, si modifica il tasso effettivo annuo del credito erogato.

In caso di superamento delle soglie usurarie, quanto meno nell’ipotesi dei c.d. ‘worst case’, che ricorrono quando il prenditore del finanziamento risulti insolvente ad ogni scadenza ma provvede ad effettuare versamenti che coprono solo ed esclusivamente gli interessi di mora, eseguiti tempestivamente ossia vengono addebitati unitamente alla rata successiva del mutuo, si dovrà provvedere a due distinte ricostruzioni, calcolando: a) l’importo totale degli interessi corrisposti dal mutuatario; b) la sola porzione di interessi debordanti rispetto alla soglia usuraria’. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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